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Statuto Asamas PDF Stampa E-mail
venerd́ 01 febbraio 2008

Art.1)L’ASAMAS è l’Associazione Sindacale Antiquari e Mercanti d’Arte Siciliani.

L’ASAMAS, che non ha scopi di lucro, nasce al fine di riunire gli antiquari ed i mercanti d’arte siciliani in un organismo che tuteli gli interessi della categoria, assumendo quelle specifiche iniziative volte a qualificare la figura dell’antiquario siciliano ed a ricercare un nuovo rapporto di fiducia tra il cliente e l’antiquario.

L’ASAMAS ha scopo precipuo lo stimolare il commercio antiquario.

Tale scopo viene perseguito:
Pubblicando un foglio notizie periodico, per curare l’informazione tra i soci ed i rapporti con la stampa; divulgando sui canali idonei l’elenco e le finalità degli associati ed operando eventuali interventi in difesa del buon nome della categoria;

Attuando contatti atti ad esplicare attività sindacali nei confronti degli organi ed Autorità preposti per la collaborazione reciproca e per tutelare gli interessi della categoria, in particolare la fine di richiedere una regolamentazione per il rilascio di nuove licenze e per la concessione ad effettuare aste di ogni tipo, comprese quelle televisive.

 Creando una commissione di tre esperti che verranno eletti ogni tre anni dall’Assemblea a maggioranza. Tale commissione avrà lo scopo di vagliare l’autenticità della merce esposta in manifestazioni d’arte quali mostre mercato e culturali promosse dai propri soci e potrà esprimere, se richiesto, il giudizio di autenticità sulla merce in eventuale contestazione fra cliente ed antiquario o mercante d’arte socio dell’associazione;
Organizzando mostre, manifestazioni ed incontri culturali divulgativi, allo scopo di creare sempre un maggiore interesse nel mondo antiqauriale;
Favorire ed organizzare la partecipazione dei propri soci a mostre e manifestazioni sia nazionali che internazionali di antiquariato.

FONDATORI
Art.2) Il nucleo iniziale di detta categoria è costituito da quei soci che hanno partecipato alla fondazione dell’associazione.
All’atto della costituzione dell’associazione i soci fondatori saranno tenuti a versare la somma di lire trecentomila (300.000) quale quota associativa.
Possono fare parte dell’associazione in qualità di soci ordinari tutte le persone fisiche e giuridiche le quali esercitano attività nel commercio antiquario o di mercante d’arte e siano in possesso di licenza comunale e di iscrizione alla Camera di Commercio. All’uopo gli aspiranti soci dovranno presentare apposite domande. Sull’ammissione dell’aspirante socio decide l’assemblea, con voto a scrutinio segreto, il cui giudizio è insindacabile.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.3) Sono organi dell’Associazione:
Il Presidente;
Il Consiglio Direttivo;
L’Assemblea dei Soci;
Il Collegio dei Revisori:

§ Il Presidente che eletto dall’Assemblea tra i soci fondatori, ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e dirige le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, firma la corrispondenza e compie tutti gli atti necessari allo scopo che l’associazione si prefigge.
§ Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri anch’essi eletti dall’Assemblea di cui due tra i soci fondatori e due tra i soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo rappresenta, amministra e dirige l’associazione ed è investito dai più ampi poteri per gli scopi sociali; può quindi deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati per legge e per statuto all’Assemblea.
Il Consiglio tuttavia non può compiere senza autorizzazione dell’Assemblea atti o assumere impegni se non entro i limiti della liquidità di cassa. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza. Il Consiglio annualmente riferisce sul proprio operato all’Assemblea, fermo restando l’obbligo di presentare i bilanci.
Il Consiglio Direttivo decide l’ammontare delle quote associative e sociali mensili da corrispondere da parte dei soci.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta dai
soci fondatori e dai soci ordinari aventi tutti diritto di voto.
L’Assemblea, che è convocata dal Presidente con almeno otto giorni di preavviso, a mezzo di lettera raccomandata, si riunisce ordinariamente ogni anno, entro il mese di Marzo, per il resoconto della gestione, l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del preventivo dell’anno in corso. Può tuttavia essere convocata in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne riavvisi l’opportunità e quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno cinque soci.
L’Assemblea delibera validamente in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci, trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso, l’Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di morte o dimissione di uno dei soci fondatori a questi possono entrare nella qualità un familiare esercente l’attività del cessante o un socio ordinario che ne faccia richiesta scritta, la cui ammissione sarà comunque deliberata dal Consiglio Direttivo che voterà a scrutinio segreto.
Il Collegio dei Revisori, eletto dall’Assemblea, è composto da tre membri che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I Revisori dei conti esaminano i conti di gestione e presentano la loro relazione scritta all’Assemblea. I componenti di detto collegio possono anche essere estranei all’associazione e possono partecipare all’assemblea con voto consuntivo.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

ESLCUSIONE DALL’ASSOCIAZIONE
Art.4) Sono cause di esclusione dall’associazione:
La morosità accertata e protratta oltre sei mesi del pagamento della quota associativa;
Ogni e qualsiasi comportamento che venga giudicato lesivo del prestigio e degli interessi della categoria o dell’associazione e comunque incompatibile con la professionalità, che costituisce uno dei fini precipui della tutela che l’associazione intende esercitare nei confronti della categoria medesima.
Sull’esclusione si pronuncerà il Consiglio Direttivo a maggioranza ed in seconda istanza, su ricorso dell’escluso, l’Assemblea generale dei soci.

SIMBOLO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.6) L’associazione assume un proprio simbolo distintivo ad uso esclusivo degli associati. Tale simbolo ha scopo di riconoscimento e garantisce i terzi dell’appartenenza di chi ne fa uso all’associazione medesima e pertanto della sua serietà professionale.

SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
Art.6) L’associazione elegge la propria sede presso l’esercizio commerciale del proprio Presidente pro-tempore, sino a quando non avrà una sede propria.

CONTROVERSIE
Ogni e qualsiasi controversia tra uno o più associati (aventi identica posizione) ed associazione, comunque relativa al rapporto associativo o dipendente della interpretazione, applicazione ed esecuzione di quanto previsto dal presente statuto sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio Sindacale e dai tre esperti di cui all’art.1, lettera C), del presente statuto.

Ultimo aggiornamento ( gioved́ 10 aprile 2008 )
 
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